Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense
ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
(G.U. n. 77 del 2 aprile 2014) come modificato dal decreto 8 marzo 2018, n. 37
(G.U. Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2018) e dal decreto 13 agosto 2022, n. 147 (G.U. Serie Generale n. 236 dell'8 ottobre 2022)
(link alle tabelle dei parametri forensi)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre
2012 n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24
maggio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre
2013;
Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento
è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Ambito applicativo
1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni
professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando
all’atto dell’incarico o successivamente il
compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di
liquidazione nonché di prestazione nell’interesse
di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando
– anche in caso di determinazione contrattuale del compenso
– la disciplina del rimborso spese di cui al successivo
articolo 2.
Art. 2.
Compensi e spese
1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato
all’importanza dell’opera.
2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione
alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta
– in ogni caso ed anche in caso di determinazione
contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la
prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5,
11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.
Art. 3.
Applicazione analogica
1. Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti
articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica
previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che
regolano fattispecie analoghe.
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ GIUDIZIALE
Art. 4.
Parametri generali per la
determinazione dei compensi in sede giudiziale
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene
conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio
dell’attività prestata, dell’importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell’affare,
delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti, del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà
dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti
giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza
che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui
alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali,
possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono e
ssere diminuiti in ogni caso non
oltre il 50 per cento.
1 -bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento
quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno
dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno
dell’atto.
2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi
la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino
a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto
oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal
momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un
solo soggetto contro più soggetti.
3. Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il
compenso è liquidato con una maggiorazione del 20 per cento su quello
altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.
4. Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale
dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non
comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto,
il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è
ridotto in misura non superiore al 30 per cento.
4 -bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli
aventi natura non contenziosa
5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse
fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio
degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti
oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del
giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame
di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni,
l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda,
le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del
fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;
c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o
integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle
altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione,
gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti
provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività
istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo
istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti
di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre
parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti,
la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio
compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere,
le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi
previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni,
comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti
comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla
verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di
complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte,
necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente
illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per
ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva
ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;
d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e
l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali
anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione
orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative
accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note
spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento
conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il
ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento
conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto,
in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano,
in particolare, nella fase di cui alla lettera e);
e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del
titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto,
l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale,
le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti
d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;
f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni
attività del procedimento stesso non compresa nella lettera
e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
5 -bis. Il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per
la fase di studio della controversia in favore del professionista
che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase
introduttiva.
6. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della
controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura
pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,
fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.
7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione
giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da
ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito
può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello
altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate
manifestamente fondate.
9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell’articolo
96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all’avvocato del
soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a
quello altrimenti spettante. Nei casi d’inammissibilità, improponibilità
o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano
gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione,
nella misura del 50 per cento.
10. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140 -bis del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere
aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo
regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase
introduttiva del giudizio è aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti
motivi aggiunti. Quando è proposto ricorso incidentale, il compenso
per la fase introduttiva è aumentato fino al 20 per cento. I compensi per
la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti
solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla formulazione
dell’istanza cautelare.
10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di
Stato è dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la
fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio,
nonché il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.
10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso
relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato
fino al 50 per cento quando è depositata memoria ai sensi dell’articolo
378 del codice di procedura civile.
10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di
impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro
dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono
essere ridotti fino al 50 per cento.
10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la
sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del
tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata
tabella n. 12.
10-septies. Per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità
di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri
previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle
procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.
Art. 5.
Determinazione del valore
della controversia
1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore
della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è
determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per
azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della
ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di
divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in
contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa
anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi
per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di
norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella
domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia,
anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando
risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di
procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo
al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al
valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso
da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione
a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse
sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico
del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse
sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle
controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale
perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti
attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. L’utile effettivo
e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del
valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.
4. Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore
della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte,
tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il
limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile
mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si
considererà di valore indeterminabile.
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano e a questi fini
di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.
Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare
importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle
questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei
risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera e
a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.
Art. 6.
Cause di valore
superiore ad euro 520.000,00
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore
a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le
controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per
cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore
fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro
2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti
per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie
da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento
in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino
ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro
8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti
per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie
di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in
più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro
8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo
raddoppio del valore della controversia.
Art. 7.
Giudizi non compiuti
1. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi
iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera
svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto
professionale.
Art. 8.
Pluralità di difensori e società professionali
— 1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei
confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione
a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
2. All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario,
spetta un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto
dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo
stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato
alle prestazioni concretamente svolte.
3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati
si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la
prestazione è svolta da più soci.
Art. 9.
Praticanti
avvocati abilitati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la
metà dei compensi spettanti all’avvocato.
Art. 10.
Procedimenti arbitrali rituali e irrituali
1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è
dovuto il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.
2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali,
sono liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2.
Art. 11.
Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo
ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato
della difesa è liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a
norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale
Capo III
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI L'ATTIVITA' PENALE
Art. 12.
Parametri generali per la
determinazione dei compensi
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività
penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio
dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità
del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti
giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione,
della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare,
della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di
trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente,
nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e
alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numerodi
udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del
tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene
conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei
parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero
possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
2. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione
procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato
per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento,
fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto
oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione
del periodo precedente si applica anche quando il numero dei soggetti
ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più
procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il
professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre
che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto
o di diritto. Quando, ferma l’identità di posizione procedimentale
o processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di
specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai
diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti
liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non
superiore al 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in
favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma
del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della
concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale
della persona difesa.
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse
fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa:
l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di
documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le
relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in
momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali
esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni,
ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la
citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti,
le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie
procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze
pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di
mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni
e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o
imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche,
l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di
consiglio che in udienza pubblica.
3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del
20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.
3-ter. Per le attività difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni,
i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla
allegata tabella n. 15, con riferimento all’autorità giudiziaria che sarebbe
stata competente qualora al momento del fatto l’imputato fosse
stato maggiorenne
Art. 13.
Giudizi non compiuti
1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per
qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il
cliente o l'avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi
maturati per l'opera svolta fino alla data di cessazione dell'incarico
ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.
Art. 14.
Incarico conferito a
società di avvocati
1. Se l'incarico professionale è conferito a una
società di avvocati si applica il compenso spettante a un
solo professionista, anche se la prestazione è svolta da
più soci.
Art. 15.
Trasferte
1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione
in modo prevalente, all'avvocato è liquidata
un’indennità di trasferta e un rimborso delle
spese, a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.
Art. 16.
Parte civile
1. All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del
responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri
numerici previsti dalle tabelle allegate.
Art. 17.
Praticanti
avvocati abilitati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata
la metà dei compensi spettanti all’avvocato
Capo IV
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE
Art. 18
Compensi per
attività stragiudiziale
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi
in relazione ad ogni attività inerente l’affare. Quando, tuttavia, l’affare si
compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i
compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.
Art. 19.
Parametri generali per la
determinazione dei compensi
1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto
delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata,
dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del
valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute,
delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del
numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.
In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di
contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto
della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere
con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori
medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali,
possono essere aumentati fino al 50 per cento , ovvero
possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50
per cento.
Art. 20.
Prestazioni
stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con
attività giudiziali
1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza
con l’attività giudiziale, che riveste una
autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è liquidata in base
ai parametri numerici di cui alla allegata tabella
1-bis. . L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione
e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai
parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il
procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si
concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di
conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione
sono aumentati del 30 per cento
Art. 21
Determinazione
del valore dell’affare
1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell’affare è determinato - salvo
quanto diversamente disposto dal presente comma - a norma del codice
di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare,
anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta
manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di
procedura civile o della legislazione speciale.
2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si
ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo
del cliente debitore.
3. Per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si
ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
4. Per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina
secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni
giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.
5. Per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al
valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto
di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri
poliennali.
6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile
mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera
di valore indeterminabile.
7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano e a questi fini
di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare
stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare
importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni
giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi
natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera e a questi fini
entro lo scaglione fino a euro 520.000,00
Art. 22.
Affari di
valore superiore a euro 520.000,00
1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a
euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale
per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per
cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore
fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro
2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per
le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da
euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei
parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00
fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le
controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di
valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei
parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro
8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per
ogni successivo raddoppio del valore dell’affare.
Art. 23.
Pluralità
di difensori e società professionali
1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro
opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi
per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito a una
società di avvocati si liquida il compenso spettante a un
solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da
più soci.
Art. 24.
Praticanti
avvocati abilitati al patrocinio
1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata la
metà dei compensi spettanti all’avvocato
Art. 25.
Incarico non portato a termine
1. Per l'attività prestata dall'avvocato negli incarichi
iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera
svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto
professionale.
Art. 26.
Prestazioni con
compenso a percentuale
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione
amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è liquidato sulla base
di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata
sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata
dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.
Art. 27.
Trasferte
1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi
fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato
il rimborso delle spese sostenute e
un’indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato
dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle,
unitamente a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle
spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo
proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari a un quinto
del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio
autostradale e parcheggio.
Capo V
DISCIPLINA
TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 28.
Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 29.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.